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La Normativa

Scarica il testo dell’ Articolo 1 . ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Estratto della legge 29 luglio 2014, n. 106)

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
(G.U. 30 luglio 2014, n. 175)

 

TITOLO I - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i) , e 100, comma 2, lettere f) e g) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
(così modificato dall'art. 1, comma 11, legge n. 190 del 2014 - Legge di stabilità 2015 e dall'art.1, comma 318, legge n. 208 del 2015 - Legge di stabilità 2016 e dall'art.5 comma 1, legge n. 175 del 2017 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. L’articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l’anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l’anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l’anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

 

Elenco della normativa di riferimento

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (GU Serie Generale n.125 del 31-5-2014) 

Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).

Conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.  (in G.U. 30/7/2014, n. 175).  

Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2014

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) 

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015

Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 11 dedicato all’Art bonus, estratto dalla legge in commento.

Art.1, Comma 11- All'articolo 1, comma 1, alinea, del  decreto-legge  31  maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio 2014, n.  106,  dopo  le  parole:  «di  appartenenza  pubblica»  sono inserite le seguenti: «, delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  e  dei teatri   di   tradizione»   e   le    parole:    «delle    fondazioni lirico-sinfoniche o» sono soppresse. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 1, comma 318 dedicato all’Art bonus, estratto dalla legge in commento.

318. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.106,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;

    b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 65 per cento  delle  erogazioni  effettuate»  e  le lettere a) e b) sono abrogate.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (GU Serie Generale n.244 del 18 ottobre 2016) Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016 

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 17, estratto dal decreto-legge in commento.

“Art. 17 Art-Bonus

  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106,  e  successive  modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  a  favore  del Ministero dei beni  delle  attività culturali  e  del  turismo  per interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali di interesse religioso presenti nei  Comuni  di  cui  all'articolo  1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni  religiose,  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni.  Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Al fine di favorire gli interventi di restauro  del  patrimonio culturale nelle aree colpite da  eventi  calamitosi,  il  credito  di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  31  maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio 2014, n. 106,  e  successive  modificazioni,  spetta  anche  per  le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata  in vigore del presente  decreto-legge,  per  il  sostegno  dell'Istituto superiore per la conservazione e  il  restauro,  dell'Opificio  delle pietre  dure  e  dell'Istituto  centrale  per  il   restauro   e   la conservazione del patrimonio archivistico e librario.   

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 52."

Scarica il testo dell'art. 17 Art-Bonus e l'Allegato 1 "Elenco dei comuni colpiti dal sisma"

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. (GU Serie Generale n.289 del 12-12-2017) Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2017

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 5, comma 1, estratto dalla legge in commento.

 "Art. 5. Benefici e incentivi fiscali

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell’articolo 1 del decretolegge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione»."

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2019

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 3-sexies estratto dalla legge in commento.

Art. 3-sexies.  (Ambito  di  applicazione  dell'articolo  17  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) 

1. Le  disposizioni  di  cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, in materia di erogazioni liberali per beni  culturali, si applicano anche nei territori di cui alla  legge  29  novembre  1984,  n.  798, recante nuovi interventi per la  salvaguardia  di  Venezia, e nella città  di  Matera.

 

Risoluzioni e Circolari dell'Agenzia delle Entrate

Roma, 07 novembre 2017 - OGGETTO: Interpello – Art. 1 del D.L. n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. "Art-Bonus " – Quesito: Sostegno ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica Clicca qui

Roma, 15 ottobre 2015 OGGETTO: Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art bonus” – Quesito: Fondazioni bancarie Clicca qui

 del 31/07/2014 - OGGETTO: Articolo 1 del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - "Art Bonus" - Ambito oggettivo e soggettivo,  misura, utilizzo e rilevanza del credito, adempimenti Clicca qui

 

Risposte dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello (con valenza generale)

OGGETTO: Fruizione dell'Art-bonus - Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Detrazione d'imposta per erogazioni liberali - Articolo 15, comma 1, lettera h), del Tuir Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.  - Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212  - Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212  - Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212- Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. - Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - “Art-bonus” e “mecenatismo culturale” -Articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 e articolo 100, comma 2, lettera m), del TUIR - Quesito: Clicca qui

OGGETTO: Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-bonus. Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Quesito: Spese ammissibili Clicca qui

OGGETTO: Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus. Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Quesito: Sostegno attività Fondazione costituita tra enti pubblici ed enti privati Clicca qui 

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83  – Quesito: Affidatari di beni culturali pubblici Clicca qui

OGGETTO: Chiarimenti sulla applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art-Bonus) Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Quesito: Sostegno ai soggetti del settore Spettacolo Clicca qui

 

Comunicati Stampa dell’ Agenzia delle Entrate

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